Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6939 del 2023, proposto da A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Nada Elvira Giani in Roma, via Roberto Malatesta n. 124;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., non costituito in giudizio;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lecco, Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpi Salò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.r.l., Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società Ac Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.r.l., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia F.C. S.p.A., Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituiti in giudizio;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13162/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13081/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Calcio Lecco 1912 S.r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Comune di Perugia, di Michele Nannarone e di Antonio Bartolini e di Foggia Calcio 1920 S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani, Viglione, De Lorenzis, Caiffa, Lofoco, Sgobba, Bromuri, Zetti, Martinelli, Mosconi, Pezzali e De Michele;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone l’appellante che la vicenda riguarda l’ammissione del Lecco al campionato di Serie B 2023/2024 e, dunque, la concessione, che sarebbe illegittima, della licenza a prendere parte a detto campionato non avendo, il Lecco, dimostrato entro i termini previsti nel Manuale delle licenze, la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B.

2. Il procedimento di concessione delle Licenze è articolato secondo una scansione temporale ben precisa, e vede l’intervento di specifiche autorità cui l’ordinamento settoriale ha concesso il potere di verifica e rilascio delle dette licenze. Autorità che, in prima battuta hanno tutte rilevato l’illegittimità del comportamento tenuto dal Lecco per poi ribaltare tale decisione (provv. FIGC 7 luglio 2023) pur essendo rimasti immutati i presupposti di fatto posti a base della stessa.

Sezione: Avversario / Data: Mer 30 agosto 2023 alle 13:00
Autore: Daniele Luongo
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